Le traduzioni asseverate sono traduzioni che hanno valore legale in Italia.
Vengono eseguite da un traduttore certificato che presta giuramento in Tribunale davanti a un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che può essere rappresentato da un funzionario giudiziario, un cancelliere del Tribunale o un notaio, riceve il testo originale e la relativa traduzione e attesta l’autenticità delle firme del traduttore.
Infatti, il pubblico ufficiale timbra e firma il verbale di asseverazione insieme al traduttore che si assume la responsabilità sulla traduzione dal punto di vista civile e penale.
Nel suddetto verbale risultano i dati del traduttore, la residenza fiscale e i timbri del cancelliere e del traduttore.
Il testo originale e la traduzione verranno raccolti dal traduttore in un unico fascicolo composto da:
Inoltre, è necessaria una marca da bollo sulla prima pagina della traduzione e successivamente ogni 100 righe (verbale compreso).
In Italia la legge sulle asseverazioni di documenti pubblici e perizie risale al 1922, e precisamente al 9/12/1922, data in cui fu promulgato il Regio Decreto 9 ottobre 1922 n. 1366 sulla semplificazione di alcuni servizi delle cancellerie.
All’epoca chiunque poteva asseverare una traduzione e non era necessario rivolgersi a un traduttore abilitato.
Al giorno d’oggi invece, la traduzione può essere firmata soltanto da:
La traduzione asseverata attesta la conformità della traduzione rispetto al testo originale, conferendole validità legale.
Le asseverazioni sono necessarie specialmente quando una traduzione deve essere utilizzata per fini amministrativi, governativi o giudiziari, o in tutti i casi in cui viene espressamente richiesto da enti o uffici pubblici.
I documenti personali più comunemente tradotti sono:
Le traduzioni asseverate sono traduzioni che hanno valore legale in Italia.
Vengono eseguite da un traduttore certificato che presta giuramento in Tribunale davanti a un pubblico ufficiale.
Il pubblico ufficiale, che può essere rappresentato da un funzionario giudiziario, un cancelliere del Tribunale o un notaio, riceve il testo originale e la relativa traduzione e attesta l’autenticità delle firme del traduttore.
Infatti, il pubblico ufficiale timbra e firma il verbale di asseverazione insieme al traduttore che si assume la responsabilità sulla traduzione dal punto di vista civile e penale.
Nel suddetto verbale risultano i dati del traduttore, la residenza fiscale e i timbri del cancelliere e del traduttore.
Il testo originale e la traduzione verranno raccolti dal traduttore in un unico fascicolo composto da:
Inoltre, è necessaria una marca da bollo sulla prima pagina della traduzione e successivamente ogni 100 righe (verbale compreso).
In Italia la legge sulle asseverazioni di documenti pubblici e perizie risale al 1922, e precisamente al 9/12/1922, data in cui fu promulgato il Regio Decreto 9 ottobre 1922 n. 1366 sulla semplificazione di alcuni servizi delle cancellerie.
All’epoca chiunque poteva asseverare una traduzione e non era necessario rivolgersi a un traduttore abilitato.
Al giorno d’oggi invece, la traduzione può essere firmata soltanto da:
La traduzione asseverata attesta la conformità della traduzione rispetto al testo originale, conferendole validità legale.
Le asseverazioni sono necessarie specialmente quando una traduzione deve essere utilizzata per fini amministrativi, governativi o giudiziari, o in tutti i casi in cui viene espressamente richiesto da enti o uffici pubblici.
I documenti personali più comunemente tradotti sono: